Il governo ha iniziato a lavorare con assiduità, donandoci da subito le prime perle. Si riparla di ponte sullo stretto, e pensare che l’appalto è in mano a Impregilo dal 2005, Impregilo famosa per aver gestito con dovizia i rifiuti in Campania. Si parla di detassare gli straordinari ma intervenendo solo sulla quota variabile. Si parla di centrali nucleari, pronte fra decine di anni, ma di terza generazione mentre gli altri paesi saranno alla quarta. Si parla di mutui, ma in realtà tornando ai tassi del 2006, qualora il tasso variabile non decresce, si pagherà ben di più: chi poteva pensare che le banche ci rimettessero soldi?

Ma la perla più bella arriva dalla lotta ai clandestini, con un articolato che non risolve affatto il presunto “problema”. A riguardo riportiamo un articolo pubblicato oggi sulla Stampa da Bruno Tinti, Procuratore aggiunto della Repubblica di Torino.

Piombiamo in un incubo quando leggiamo della nuova arma decisiva per la lotta all’immigrazione clandestina, dello strumento che risolleverà le patrie sorti e libererà l’Italia dalla piaga endemica dei clandestini: il nuovo reato di immigrazione clandestina, punito da 6 mesi a 4 anni. Chi dunque è immigrato clandestinamente in Italia, secondo i nostri Solone (trattasi di un celebre legislatore dell’antichità) commette reato.

Come ogni imputato, anche questo, che da adesso chiamiamo Alì Ben Mohamed, deve essere iscritto nel registro degli indagati. In verità è anche detenuto, perché Solone ha pensato di prevedere che l’immigrato clandestino deve essere obbligatoriamente arrestato. Siccome Solone ha anche pensato che Alì Ben Mohamed deve essere giudicato con rito direttissimo, nelle 48 ore il nostro viene portato in Tribunale. Per giudicarlo hanno lavorato un pm, un giudice, due segretari (uno del pm e uno del giudice), un cancelliere per l’udienza, un numero variabile di poliziotti (chi lo ha arrestato, chi ha fatto il rapporto, chi lo ha portato in carcere ecc.), la Polizia penitenziaria della scorta, un interprete e un funzionario amministrativo che gli ha liquidato il compenso che gli tocca. Tempo medio complessivo (senza considerare il lavoro di poliziotti & C) ore 2. In realtà quasi sempre il processo per direttissima non si farà; perché quel giorno di direttissime ce ne sono 15 o 20; non c’è solo l’immigrazione clandestina che prevede il rito direttissimo. Ancora si commettono reati di porto d’armi e ancora ci sono casi di direttissima per reati piuttosto gravi (per esempio traffico di droga); poi ci sono gli altri reati della Bossi-Fini che fanno concorrenza a questo nuovo arrivato. Insomma, nel 70% dei casi (ma sono ottimista) il processo sarà rinviato. A quando? Mah, da un mese a sei mesi.

Ma soprattutto ci saranno un sacco di motivi per i quale in realtà Alì Ben Mohamed sarà prosciolto. Il punto è che il Codice Penale prevede una scriminante (sarebbe una causa di giustificazione): lo stato di necessità, ad esempio (art. 54 del Codice Penale). Forse Solone non lo sa, ma si tratta di una cosa che vale per tutti, anche per i clandestini. In ogni modo, anche se condannato, Alì Ben Mohamed rarissimamente resterà in carcere. E, se anche ci resta, dopo 9 mesi deve essere buttato fuori per espressa disposizione di legge (sono le norme sui termini di carcerazione preventiva, questa cosa orribile che viene sempre vituperata, tranne, pare, per Alì Ben Mohamed).

Ma, e qui la cosa si fa interessante, in realtà Alì Ben Mohamed non deve stare in carcere, deve essere espulso; Solone ha deciso che il giudice, con la condanna, ordina l’espulsione. Questa cosa è bellissima; Solone proprio non sa o non ha capito niente di quello che succede.

Dunque, ordine di espulsione, si avvia il procedimento amministrativo per l’espulsione di Alì Ben Mohamed. In soldoni il questore gli notifica un provvedimento che dice che lui deve andare via. Ovviamente Alì Ben Mohamed se ne frega e non va via. Resta a fare il clandestino che a questo punto ha commesso anche un altro reato, quello previsto dall’art. 14 comma 5 ter della Bossi-Fini. Sicché, quando lo prendono di nuovo, lo denunciano anche per questo nuovo reato.

Anche per questo reato si fa la direttissima; e quindi si riapre tutto quello scenario descritto più sopra, un sacco di gente lavora su Alì Ben Mohamed. Qui Solone dovrebbe sapere che l’assoluzione è la norma; e non perché i giudici sono una manica di incapaci, lassisti, comunisti. Ma perché la situazione (vera, verissima) che Alì Ben Mohamed racconta è la seguente.

Cari giudici io ho provato a ottemperare all’ordine di espulsione e, a mie spese, mi sono recato alla frontiera con la Spagna; però lì, quando gli ho fatto vedere l’ordine di espulsione (non i miei documenti perché io non li ho, me li hanno rubati – come si dice, se non è vera è ben trovata), mi hanno detto che non se ne parlava nemmeno e che loro non mi facevano entrare. Quindi ho provato, nell’ordine e sempre a mie spese, in Francia, in Svizzera, in Austria e in Croazia; ma anche lì mi hanno cacciato via.

Alì Ben Mohamed probabilmente finirà in un Cpt (questa è bellissima, il nuovo pacchetto sicurezza contiene una norma decisiva per la lotta alla criminalità in genere e a quella degli immigrati clandestini e no in particolare: i centri di permanenza temporanea non si chiameranno più così, si chiameranno da adesso in poi Centri di identificazione ed espulsione). Magari il giudice che giudica Alì Ben Mohamed per una volta non è né incapace, né lassista né comunista, e lo condanna. Così anche qui Alì Ben Mohamed fa appello, ricorso per Cassazione e intanto gira in strada dove fa danni. Eh sì, perché siccome è clandestino e pregiudicato, non trova lavoro. Sicché cosa fa? Spaccia, probabilmente, oppure fa contrabbando di sigarette o vende cd taroccati. Tutto questo scenario, secondo il Solone di adesso, dovrebbe essere moltiplicato per 650.000. Magari 650.000 proprio no, forse 500.000, forse 400.000. Chi lo sa? Tanto la magistratura deve solo attrezzarsi e ottemperare ai suoi compiti istituzionali, senza sterili e incostituzionali lotte con il potere politico. È ridicolo solo a pensarsi, figuriamo a dirlo o a scriverlo.

Cinquecentomila processi per questo nuovo reato non potrebbero mai essere fatti. È vero che non si può peggiorare un sistema penale come il nostro. È già morto del tutto. Ma, forse, non c’è motivo di essere così pessimisti. Forse non succederà niente di tutto questo. Nel testo del decreto sicurezza questo nuovo reato è previsto così: «Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente Testo Unico (sarebbero le norme sull’immigrazione) è punito ecc.». Significa che il reato viene commesso nel momento in cui lo straniero fa ingresso nel territorio dello Stato.

Siccome anche Solone sa (lo sa?) che c’è l’art. 2 del Codice Penale secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato; e siccome questa nuova legge non c’era (proprio perché è nuova) quando i 650.000 sono entrati; ecco che i nostri clandestini possono stare tranquilli.

Loro sono entrati clandestinamente quando la cosa non era reato. Certo, possono essere espulsi, ripescati, denunciati perché non hanno obbedito all’ordine di espulsione, tutto come prima. Però per il reato di immigrazione clandestina non possono essere processati.

I nuovi, quelli che entreranno dopo l’entrata in vigore della legge, questi sì, dovranno essere sottoposti a processo. E siccome non dovrebbero essere del tutto cretini, o comunque i loro difensori qualcosa gli suggeriranno, certamente ci diranno che è vero che sono clandestini, ma sono entrati nel 2007 (a fare tanto) e da allora mai nessuno li ha fermati. Speriamo che siano pochi.

Ma se Solone gli immigrati non li vuole proprio, perché non se li espelle da solo con tanti bei provvedimenti amministrativi fatti da questori, prefetti, sindaci e compagnia cantante; e non lascia i magistrati in pace a fare il loro lavoro?

Inoltre vediamo un articolo del 22 maggio su Il Sole 24 Ore di Valerio Onida, ex Giudice Costituzionale.

Nel “pacchetto” di provvedimenti in materia di sicurezza adottati dal Consiglio dei ministri si trovano due novità che meritano una immediata attenzione critica, accomunate dall`essere relative all`uso che si intende fare dello strumento penale.

La prima è contenuta nel disegno di legge, all`articolo 9 (è positivo che sia rimasta estranea al decreto legge), ed è la previsione del nuovo reato di «ingresso illegale nel territorio dello Stato»: «lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni» della legge sull`immigrazione «è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni», obbligatoriamente arrestato e giudicato col rito direttissimo.

Non si tratta propriamente del reato di “clandestinità”, perché ciò che è punito è solo l`ingresso illegale: la norma non riguarderebbe dunque chi entri in Italia legalmente, e successivamente non si munisca del titolo di soggiorno o lo perda; né riguarda i cittadini comunitari, che possono entrare liberamente in Italia e sono esclusi dall`applicazione della legge sull`immigrazione.

Tuttavia questa previsione mi sembra si esponga a due obiezioni, una circa la sua efficacia, l`altra circa la appropriatezza dell`uso dello strumento penale. Quanto all`efficacia: se uno straniero viene fermato in occasione o subito dopo aver fatto ingresso in Italia, dovrebbe essere semplicemente respinto, e non si capisce perché dovrebbe essere invece immediatamente arrestato, portato davanti a un giudice per essere condannato a qualche mese di reclusione e poi espulso (salvo non riuscire a espellerlo per mancanza di identificazione o di accettazione da parte dello Stato di provenienza).

Se invece lo straniero viene trovato sul territorio italiano a distanza di tempo, non sarà facile dimostrare che è entrato illegalmente dopo l`entrata in vigore della nuova legge: si sa bene che vi sono stranieri “clandestini” che vivono da anni in Italia e a essi non si potrebbe certo applicare retroattivamente la nuova legge.

In ogni caso, è assai dubbio che sia appropriato impiegare lo strumento penale per sanzionare una condotta (l`immigrazione illegale) che può essere legittimamente controllata e combattuta dallo Stato, ma di per sé non lede beni primari né esprime una pericolosità sociale, e anzi fa parte di un fenomeno di massa – la migrazione alla ricerca di migliori condizioni di vita – configurabile di per sé come manifestazione indiretta del «diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio» di cui parlano la Dichiarazione universale dei diritti dell`uomo (articolo 13), la Convenzione europea dei diritti (articolo 2 Prot. n.4) e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (articolo 12).

Più grave ancora, dal punto di vista costituzionale, appare l`altra novità, contenuta nel decreto legge all`articolo 1, lettera g): l`introduzione nel Codice penale di una nuova «circostanza aggravante comune» consistente in ciò che il fatto sia commesso «da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale». Questa volta sono coinvolti tutti gli stranieri irregolari, non solo coloro che siano entrati illegalmente e la norma può riguardare anche i cittadini comunitari, se non ottemperino alle condizioni del loro soggiorno in Italia. Ciò significa che lo stesso reato sarebbe punito, se commesso da uno straniero irregolare, in modo più grave dello stesso fatto commesso da un cittadino italiano o da uno straniero con regolare permesso di soggiorno.

In questo caso l`aggravamento di pena deriverebbe solo dalla condizione soggettiva del reo, straniero irregolare, anche se non vi sia nessun nesso fra questa condizione e il reato commesso. Qui non solo lo strumento penale viene usato in modo distorto rispetto alla sua funzione (per penalizzare l`irregolarità del soggiorno, che di per sé non è reato), ma si opera, mi pare, una vera e propria discriminazione fra persone in ragione dell`origine nazionale e di condizioni personali, vietata dagli articoli 2 e 7 della Dichiarazione universale, dall`articolo 14 della Cedu e dall`articolo 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, oltre che dall`articolo3 della Costituzione.